Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

Descrizione

È la possibilità di dichiarare stati, fatti e qualità personali in sostituzione del certificato corrispondente.

Quando è possibile autocertificare

Sempre, quando ci si rivolge ad un ufficio pubblico o a un gestore, anche privato di servizio pubblico che ha la necessità di conoscere dati personali, fatti o situazioni.
La Pubblica Amministrazione e i gestori privati di servizi pubblici sono obbligati ad accogliere le autocertificazioni per tutti i casi previsti, mentre i privati sono liberi di accettarle o di richiedere i certificati corrispondenti.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n 183 “Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive”, a partire dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Questo significa che le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere al cittadino certificazioni (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Sui certificati rilasciati dall’Anagrafe quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura:” il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attendibili da parte di soggetti pubblici italiani.

Modalità di presentazione e di consegna

L’autocertificazione può essere presentata sull’apposito modulo, scaricabile dalla presente scheda informativa o in carta semplice firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza marca da bollo.
La consegna può essere fatta direttamente dall’interessato o da un’altra persona, spedita per fax o per posta, allegando copia di un documento di identità.
L’autocertificazione è resa valida alla firma dell’interessato. I dati concernenti cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati nei documenti di identità o riconoscimento (es. patente e passaporto) possono essere comprovati anche solo esibendo i documenti (senza quindi fare l’autocertificazione).

Validità

Hanno la stessa validità dell’atto che sostituiscono (ad esempio un’autocertificazione della residenza varrà sei mesi cioè quanto il certificato di residenza).

 

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